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SOCIETA' ROMANA DI STORIA PATRIA SOCIETA' ROMANA DI STORIA PATRIA
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Lo Statuto

STATUTO DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

Art. 1 – La Società romana di storia patria, ente morale riconosciuto con regio decreto 20 aprile 1884, ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica e l’illustrazione della storia di Roma e dei territori afferenti all’attuale regione Lazio e di cooperare alla conservazione e valorizzazione dei loro beni culturali. Ha inoltre l’obiettivo di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio.

Art. 2 – La Società ha sede in Roma, presso la Biblioteca Vallicelliana. Essa si compone di soci effettivi, di soci corrispondenti, di soci onorari e di soci patroni. Tutti i soci (effettivi, corrispondenti, onorari e patroni) costituiscono l’Assemblea deliberante in merito alla programmazione dell’attività scientifica della Società. I soci effettivi costituiscono l’Assemblea deliberante in merito a: a) elezione delle cariche sociali; b) approvazione dei bilanci; c) cooptazione dei soci effettivi e corrispondenti; d) nomina dei soci onorari e dei soci patroni; e) modifiche allo Statuto sociale. Sono soci corrispondenti pro tempore il direttore della Biblioteca Vallicelliana e i direttori / presidenti degli Istituti storici fondati in Roma da governi esteri. Possono divenire per meriti scientifici soci onorari i soci effettivi che da almeno venti anni abbiano partecipato alla vita della Società; essi sono nominati dall’Assemblea dei soci effettivi su proposta del Consiglio direttivo; essi partecipano alle Assemblee, senza concorrere, nel caso di votazioni che lo richiedano, alla formazione del quorum, e sono esentati dalla quota sociale. Sono soci patroni coloro che concorrono alla formazione del fondo sociale con una somma non inferiore ad euro 2.000 annui o con un contributo una tantum non inferiore ad euro 10.000. Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 3 – La Società raggiunge i fini che si propone con i mezzi che le derivano dal fondo costituito dai contributi dello Stato, della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di Roma ed eventualmente di altri enti pubblici o privati e dei soci patroni, nonché dalle quote ordinarie dei propri soci e dai proventi della vendita dell’Archivio e delle altre pubblicazioni sociali.

Art. 4 – La Società è governata da un Consiglio direttivo eletto fra i soci effettivi. Il Consiglio è composto da sette membri ed elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio inoltre affida gli incarichi di Segretario, di Tesoriere e di Responsabile delle pubblicazioni a tre dei cinque consiglieri restanti. Il Consiglio direttivo è eletto dai soci effettivi con unica votazione: ogni socio può esprimere fino a un massimo di tre preferenze. I soci effettivi che aspirano ad essere eletti possono presentare la loro candidatura. Sono eletti i primi sette della graduatoria stabilita sulla base dei voti validi. Le modalità di presentazione delle candidature e dello svolgimento delle elezioni sono disciplinate dal Regolamento. Il Direttore pro tempore della Biblioteca Vallicelliana è Bibliotecario della Società ed interviene alle sedute del Consiglio, limitatamente a quanto riguarda tale suo ufficio. Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale dell’Ente, ne convoca e ne presiede le adunanze, di cui predispone l’ordine del giorno, ne firma gli atti ufficiali e, d’intesa con i colleghi del Consiglio, ne promuove ogni attività. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’esercizio di ogni sua funzione, quando egli ne sia impedito. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Nel caso di vacanza di uno o più Consiglieri durante il triennio, subentrano i soci che nella votazione per l’elezione del Consiglio siano risultati i primi dei non eletti.

Art. 5 – Il Consiglio provvede all’andamento scientifico e amministrativo della Società, avvalendosi, quando lo creda opportuno, delle competenze di altri soci per singole iniziative o esigenze. Su proposta di singoli soci, il Consiglio può richiedere la collaborazione scientifica di studiosi non appartenenti alla Società.

Art. 6 – Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci effettivi e corrispondenti ordinariamente due volte l’anno, rispettivamente nel primo e nel secondo semestre. In tali Assemblee il Presidente presenta il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, le relazioni sull’attività scientifica e li pone in votazione secondo quanto previsto dall’art. 2. Inoltre il Presidente convoca l’Assemblea dei soci effettivi quando occorra provvedere all’elezione di nuovi soci o alla discussione di proposte di modifiche allo Statuto sociale. Il Presidente convoca inoltre l’Assemblea dei soci quando ne sia fatta domanda in iscritto firmata da almeno dieci soci effettivi, con l’indicazione dei punti da mettere all’ordine del giorno.

Art. 7 – Le sedute del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; nei casi di parità, decide il voto del presidente. Le Assemblee generali dei soci sono valide, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di essi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza, salvo il caso di cui all’articolo 12.

Art. 8 – L’elezione dei nuovi soci viene fatta per il numero di volta in volta indicato dal Consiglio per iniziativa del Consiglio stesso, il quale invita i soci effettivi a fare proposte di nomi. Il Consiglio, dopo aver esaminato i curricula degli studiosi proposti dai soci, invia l’elenco dei candidati ai soci effettivi, invitandoli a procedere alla votazione con scheda segreta a domicilio. Compiuto lo spoglio delle schede segrete, il Consiglio direttivo ne presenta i risultati all’Assemblea, la quale proclama eletti quanti, in concorrenza dei posti indicati, abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi. Nel caso non risultasse coperto nessuno dei posti indicati o ne rimanesse scoperta una parte, si provvederà a un secondo e ultimo invito con le medesime modalità di procedura.

Art. 9 – L’Assemblea dei soci effettivi elegge a maggioranza semplice tra i propri componenti, dietro proposta del Consiglio, un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri, col compito di controllare anno per anno la gestione finanziaria della Società e di riferirne all’Assemblea. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 10 – Possono essere costituite Sezioni della Società nei principali centri del Lazio per promuovere l’illustrazione della storia locale e per cooperare alla conservazione dei monumenti della regione nei rispettivi territori. Esse conseguono i loro fini con i mezzi che loro provengono dalle quote ordinarie dei loro associati, dalle loro pubblicazioni, da quelle ordinarie e straordinarie dei loro soci patroni, dai sussidi degli enti locali ed in occasione di pubblicazioni eccezionali della Sezione, da straordinari contributi della Società romana di storia patria.

Art. 11 – Non oltre il mese di gennaio di ogni anno, il Presidente della Società trasmette al Ministero competente una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Art. 12 – Le proposte di modificazioni allo Statuto sociale sono presentate all’Assemblea generale dei soci effettivi dal Consiglio, quando siano richieste da almeno dieci soci effettivi o per iniziativa del Consiglio stesso. Per la loro approvazione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Disposizioni transitorie. Art. 13 – Il Regolamento per l’approvazione degli articoli dello Statuto sociale verrà sottoposto dal Consiglio direttivo all’Assemblea generale dei soci effettivi entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto.

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